1. Il Servizio sanitario nazionale riconosce il diritto dei cittadini alla prevenzione e alla cura nel campo della tutela della salute mentale assicurando tra l'altro, a tutti coloro che possono trarne giovamento, l'accesso ad un trattamento psicoterapeutico.
1. Le richieste di un trattamento psicoterapeutico formulate dalle strutture alle quali il cittadino si rivolge per la prestazione, in particolare i servizi sociali dei comuni e quelli penitenziari, sono vagliate dai dipartimenti di salute mentale, dai servizi per le tossicodipendenze, dai servizi materno-infantili e dalle altre strutture delle aziende sanitarie locali ASL. Sono ritenute valide le richieste presentate previa diagnosi formulate o confermate da uno specialista in psichiatria. Nel caso in cui le richieste siano ritenute valide, gli assistiti sono affidati ai presidi della ASL o, esclusivamente quando le ASL non possono soddisfare rapidamente direttamente le richieste, sono indirizzati presso strutture private e professionisti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per le seguenti prestazioni:
a) valutazione, in collaborazione con i responsabili del servizio, della motivazione al trattamento psicoterapeutico;
b) trattamento psicoterapeutico.
1. Possono accedere all'accreditamento per tutte le attività di cui alla presente legge tranne che per quelle di cui al comma 2 del presente articolo:
a) le strutture private che si configurano come centro di psicoterapia, in cui operano professionisti in possesso dei requisiti di cui alla lettera b);
b) i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
1) iscrizione all'Ordine degli psicologi o all'Ordine dei chirurghi e degli odontoiatri;
2) annotazione, negli albi professionali degli psicologi e dei medici chirurghi, dell'abilitazione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica riconosciuta ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e successive modificazioni;
3) assenza di rapporti di lavoro con le strutture del Servizio sanitario nazionale;
4) esperienza certificata di almeno cinque anni nell'attività di psicoterapia.
2. Possono accedere all'accreditamento per le valutazioni ed i trattamenti di minori maltrattati o abusati nonché di soggetti affetti da disturbi del comportamento alimentare, quali anoressia, bulimia e obesità, e delle loro famiglie:
a) le strutture pubbliche e private in cui operano professionisti in possesso dei requisiti di cui alla lettera b) e che sono in grado di documentare di svolgere, nell'ambito della regione o della provincia autonoma in cui hanno sede, una adeguata attività professionale nel settore specifico del trattamento dei minori;
b) i professionisti in possesso dei requisiti di cui alla lettera b) del comma
3. I centri di psicoterapia e i singoli professionisti di cui ai commi 1 e 2 per accedere all'accreditamento debbono documentare il ricorso alla supervisione clinica, effettuata da didatti delle scuole di specializzazione in psicoterapia universitarie o riconosciute dal Ministero dell'università e della ricerca. I professionisti accreditati ai sensi del presente articolo si devono, inoltre, attenere alle disposizioni vigenti in materia di educazione continua in medicina.
1. Le prestazioni di assistenza psicoterapeutica presso i centri di psicoterapia e i professionisti accreditati rientrano nel sistema di partecipazione al costo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e possono essere prescritte singolarmente o per cicli. Gli assistiti partecipano al costo delle prestazioni pagando l'importo indicato nel nomenclatore tariffario delle prestazioni specifiche ambulatoriali ammesse per il Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Ministro della salute 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, direttamente ai centri di psicoterapia o ai singoli professionisti presso i quali effettuano il trattamento. Sono esclusi dal pagamento delle prestazioni di cui al presente articolo gli assistiti che hanno diritto all'esenzione totale.
2. La remunerazione e il rimborso dei centri di psicoterapia e dei singoli professionisti accreditati, sono definiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sentiti gli ordini professionali, nell'ambito della procedura di cui agli articoli 8-quinquies e 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
1. I presidi delle ASL, i servizi sociali e psicosociali delle pubbliche amministrazioni, le strutture private accreditate o, nei casi in cui il sistema di accreditamento non sia attivo, convenzionate con il servizio sanitario nazionale, che svolgono attività di tipo psicoterapeutico, ai sensi della legge 18 febbraio 1989, n. 56 e successive modificazioni, provvedono, nei limiti delle loro possibilità, all'organizzazione dei tirocini su richiesta delle scuole di specializzazione in psicoterapia universitarie o riconosciute dal Ministero dell'università e della ricerca, con le quali stipulano apposite convenzioni, definendo il monte ore e il numero degli allievi da ospitare. Le attività di tirocinio svolte dagli allievi delle scuole di psicoterapia sono supervisionate da professionisti del servizio con competenze psicoterapeutiche o dai didatti delle scuole.
1. Alla copertura dei maggiori oneri di competenza pubblica derivanti dall'attuazione